Traduzione e tradizione giuridica:
il Legal English dalla Common Law alla Civil Law
By Lorenzo Fiorito,
Contract Professor,
Faculty of Foreign Languages and Literatures,
University «L'Orientale» of Naples, Italy
lorenzo.fiorito@email.it
http://www.accurapid.com/journal/33legal.htm
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Abstract:
The article discusses some theoretical and practical
aspects of legal translation, and the question
is examined whether differences between common
law and civil law systems can be overcome in translation,
with English playing the role of «mediation language».
Introduzione
Nel
volume monografico di ?Ars interpretandi? pubblicato
nel 2000 e intitolato Traduzione e diritto,
R. Sacco rileva che "nei prossimi vent'anni
i problemi della traduzione diverranno certamente
il capitolo più promettente della comparazione
giuridica, in grado di aprire vie d'importanza
primordiale per l'epistemologia giuridica e la
riforme della lingua giuridica".
Ciò
discende non solo dall?interesse dottrinale per
i sistemi giuridici diversi da quello di appartenenza,
a cui consegue la necessità di rendere
nella propria lingua termini ed istituti appartenenti
all'ordinamento giuridico straniero, ma anche
da altre ragioni di ordine più operativo:
da un lato, la globalizzazione ha determinato
la comparsa e la circolazione di norme e documenti
giuridici, come ad esempio i contratti, che regolano
i rapporti tra soggetti di paesi diversi: da qui
il problema della lingua (o delle lingue) in cui
redigere i testi ed i relativi problemi di traduzione;
dall?altro, la presenza di immigrati nei paesi
occidentali impone la ricezione all'interno del
nostro ordinamento di norme giuridiche straniere.
Iura aliena novit curia, come è
riaffermato dalla legge 218/95, che riforma il
diritto internazionale privato italiano.
Il problema della
traduzione giuridica
Ogni sistema legislativo
si situa in un quadro sociale e politico complesso
che risponde alla storia, agli usi ed alle abitudini
di un particolare gruppo etnico o nazione. Questa
struttura complessa è raramente identica
da un paese ad un altro, anche se le origini dei
rispettivi sistemi legislativi possono avere punti
in comune. La diversità dei sistemi legislativi
rende la ricerca nel campo della terminologia
legale molto difficile perché un concetto
particolare in un sistema legislativo può
non avere corrispondenti in altri sistemi. A volte,
accade che un concetto particolare può
esistere in due sistemi differenti e riferirsi
a realtà differenti. Porsi il problema
della interpretazione e quindi della traducibilità
dei termini legali da una lingua all'altra implica
sia uno studio comparativo (sebbene limitato al
campo specialistico oggetto del discorso) sui
sistemi legislativi differenti che una consapevolezza
dei problemi generati o dall'assenza degli equivalenti
o, dall'altro lato, dalla perfetta equivalenza
dei termini ma con sfumature giuridiche assolutamente
peculiari. A questo riguardo la comparazione giuridica
ha esaminato alcuni aspetti particolari relativi
all'utilizzo di nozioni astratte come, ad esempio,
«contratto», contract, contrat,
«proprietà», property, propriété,
«fatto illecito», tort, fait illicite,
e simili: ognuna di queste espressioni è
caratterizzata nei dettagli da una differente
disciplina giuridica in base al sistema di cui
fa parte, e perciò stesso esprime una nozione
giuridica peculiare.
Alcuni aspetti
teorici
Mentre il de Saussure
asseriva «l'impossibilità per un segno di
una lingua di occupare, nei sistemi dei segni che
occupa nella sua lingua, il segno con il quale ci
si sforza di tradurlo»,1
sia per Hjelmslev che per Sapir e Whorf vi è
una forte correlazione tra la lingua e il suo ambiente;
l'intraducibilità dal punto di vista strettamente
linguistico sarebbe quindi nella natura stessa delle
cose.
San Gerolamo non ha
alcun dubbio sul modo in cui procedere, come egli
stesso spiega a più riprese nelle prefazioni
alle sue traduzioni. In una lettera indirizzata
a Pammachio, scritta nel 395 d.C., egli cita come
maestro Cicerone, il quale aveva dichiarato che
il miglior modo di tradurre consiste nel riproporre
«le stesse frasi e le loro figure di parole e di
idee con vocaboli consoni ai nostri usi. Non ho
giudicato necessario rendere parola per parola,
ma di tutte le parole ho conservato il valore e
l'espressività».2
Tuttavia, la traducibilità
giuridica presenta delle regole peculiari; secondo
Cooray «problems arise in legal translations which
are not present in the case of translations in other
subjects».3
Spesso non vi è una corrispondenza tra i
concetti, le categorie e gli istituti nei vari sistemi
giuridici, per cui tradurre fedelmente un atto,
una norma giuridica o una sentenza è molto
difficile.
R. Sacco avverte che:
«le vere difficoltà di traduzione sono dovute
(...) al fatto che il rapporto tra parola e concetto
non è lo stesso in tutte le lingue giuridiche».4
Ogni traduzione è interpretazione del testo.
Questo atto interpretativo è inteso come
attribuzione di significato ad un simbolo. La traduzione-interpretazione
del testo parte, quindi, dal significato da assegnare
ai termini che compongono il discorso giuridico
per giungere alla definizione di esso con termini
giuridicamente appropriati nella lingua d'arrivo.
Sotto questo aspetto Sacco sottolinea come "al
momento di tradurre, l'operatore sarà in
presenza di due realtà: da un canto il testo,
con i suoi vocaboli e la sua sintassi; dall'altro
canto il senso da assegnare al testo, ossia la norma
giuridica".
I giuscomparatisti lo sanno bene e, quando operano
con le categorie di un sistema di dritto straniero,
lungi dal cercare un equivalente lessicale preferiscono
riportare il termine straniero (esempio trust,
equity, trespass, consideration),
spiegandone il significato con un giro di parole.
Il dilemma del
traduttore
In linea generale,
il traduttore di testi di natura giuridica si trova
di fronte a una di queste quattro situazioni:5
- Nei sistemi giuridici presi i considerazione
esiste lo stesso istituto, che è regolamentato
allo stesso modo. Il termine della lingua di arrivo
rappresenta il medesimo concetto del termine della
lingua di partenza. In questi casi il traduttore
deve solo sostituire al termine nella lingua di
partenza il termine nella lingua di arrivo, anche
se, in realtà, una perfetta equivalenza
dal punto di vista linguistico e giuridico è
estremamente rara. Ad esempio le norme di sistemi
giuridici integrati tra loro, come gli atti comunitari
emanati nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea,
per definizione, hanno un'unica interpretazione
e devono dare luogo ad una sola disciplina giuridica.
- I nomi degli istituti sono uguali, o almeno equivalenti,
a livello lessicale, ma la normativa sottostante
è diversa. In questi casi, sotto l'aspetto
semantico la traduzione letterale è scorretta
e si deve evitare. In questo senso indicano due
concetti differenti droit commun e common
law, personal property e «proprietà
personale». In questi casi è necessario
che il traduttore faccia capire che il testo di
cui si tratta è il prodotto di una traduzione,
e che specifichi da quale lingua e sistema giuridico
egli abbia tradotto. è corretto ad esempio
tradurre l'inglese contract con «contratto»,
a patto che sia chiaro per il destinatario della
traduzione che il vocabolo italiano «contratto»
riceve nella specie l'accezione inglese di contract,
tant'è che nei rapporti commerciali internazionali
regolati da contratti redatti in più lingue,
è prassi comune decidere in via preventiva
quale sarà la legge applicabile in caso
di controversie: questa pratica permette di assegnare
un contenuto giuridico preciso a parole che altrimenti
assumerebbero sfumature diverse secondo l'ordinamento
in cui sono inserite.
- Un istituto ha sia nomi differenti a livello
lessicale che diversa disciplina normativa. Può
accadere che alla traduzione letterale del termine
non corrisponda nessun concetto giuridico familiare
al sistema della lingua di arrivo, e tuttavia
il nucleo semantico è facilmente individuabile:
così la provenienza non interna al sistema appare
evidente ed evita pericolosi errori, non provocando
ambiguità con termini ed istituti familiari.
Non suscita nessun tipo di problema rendere lo
statunitense District Court con «Corte
distrettuale», il francesi Ministre de la Justice
con l'inglese Minister of Justice, Conseil
Constitution con «Consiglio Costituzionale»,
in quanto nei sistemi di arrivo non vi è
nessun organo o istituzione che abbia la stessa
denominazione.
- Un istituto esiste in un sistema ma non nell'altro.
In questo caso una traduzione letterale appare
priva di senso: così Public Ministry
non traduce correttamente «Pubblico Ministero»;
sempre mentre per Guardasigilli» si avrebbe in
inglese un inverosimile Sealwatcher.
Sia nel caso 3 che
nel caso 4, i rischi di un fraintendimento sono
limitati. Non crea problemi tradurre i francesi
Tribunaux de commerce con «Tribunali di commercio»,
poiché questa espressione non ha riferimenti
nel sistema italiano. Ma nell'ipotesi in cui si
confrontino due sistemi giuridici che utilizzano
la medesima lingua ufficiale (si pensi ai paesi
anglofoni o dell'America latina), si dovrà
spesso operare traduzioni intralinguistiche. Infatti,
nel caso di più stati che usano la medesima
lingua le differenze tra sistemi impongono comunque
la necessità di tradurre: il termine «possesso»
utilizzato nella Svizzera Italiana ha un valore
diverso dallo stesso termine utilizzato in Italia,
ed una traduzione esatta tra queste due lingue dovrà
rendere chiaro che, malgrado l'equivalenza lessicale,
i due termini si riferiscono a due nozioni diverse.
In questi casi non basta più parlare di linguaggio
di partenza o di arrivo, ma di linguaggio del sistema
di partenza o di arrivo, con tante lingue quanto
i sistemi giuridici che utilizzano una lingua: non
si parlerà di «italiano giuridico», perché
ne esistono almeno due tipi: l'italiano usato in
Italia e l'italiano usato in Svizzera.
Dalla common
law alla civil law
Il diritto, attraverso
i secoli, ha acquisito un suo proprio vocabolario
tecnico-specialistico, come è evidente
nell'inglese, che sempre più si pone come
lingua di mediazione tra diversi sistemi linguistici
e giuridici. Ciò sebbene sia da sottolineare
la forte interdipendenza che sussiste tra la lingua
inglese ed il sistema giuridico basato sulla common
law. L'inglese e la common law sono
due aspetti inseparabili della medesima cultura:
nessun sistema di common law si è
mai sviluppato in totale indipendenza dalla lingua
inglese.
Gli ordinamenti
di civil law sono invece meno legati alla
lingua di riferimento; questi sistemi, derivano
dai Codici napoleonici in francese, e dalla dottrina
giuridica tedesca, si sono diffusi in tutta l'Europa
continentale e sono stati presi come modello,
oltre che nei sistemi che utilizzano una lingua
neolatina come Italia ed i paesi dell'America
Latina, anche in Paesi di tradizione giuridica
e linguistica molto lontani tra loro, come ad
esempio Grecia, Turchia, Russia e Giappone.
Nel suo testo sull'inglese
giuridico, Melinkoff6
riporta un elenco di nove motivi per cui il linguaggio
del diritto differisce dal linguaggio ordinario,
e sottolinea le difficoltà che il traduttore
di testi giuridici trova dovendosi confrontare con
differenti tradizioni giuridiche, come i sistemi
di common law e di civil law.
Mentra la common
law si basa sulle soluzioni date ai casi particolari,
procedendo induttivamente, e non, come la civil
law, per applicazioni specifiche di norme
astratte. Una differenza importante tra i due
sistemi è quella per cui i giuristi di
common law riconoscono che nella stessa
cultura giuridica possono convivere più
risposte accettabili, mentre i giuristi di civil
law, anche ammettendo che ci possono essere
contrasti fra le diverse risposte ad un problema
giuridico, si deve pervenire alla conclusione
che una sola risposta è giusta, e che le
altre sono sbagliate.
Un caso evidente
di difficile comparabilità è l'espressione
francese personne morale» che corrisponde
all'italiano «persona giuridica» in contrapposizione
alla «persona fisica»: traslata letteralmente
sia in italiano che in inglese, essa acquista
immediatamente un connotato riferito alla moralità,
e dunque etico-religioso, che invece nell'originale
non ha. Per evitare ciò, l'inglese ha trovato
un equivalente in legal person, che se
pure non ha avuto grandissima fortuna, è
l'espressione usata nei testi bilingui francese
-inglese in uso in Canada.
Altro caso esemplare
è il problema della traduzione del termine
francese contrat (o del termine italiano
«contratto») con la parola inglese contract;
non tutti i contrats del Codice Civile
francese (o i contratti del Codice Civile italiano)
sono traducibili con il termine inglese contract.
I vocaboli, non sono fra loro interscambiabili
Nei sistemi di common law non si riscontra
una precisa ed univoca definizione (per così dire,
legislativa, come propongono i sistemi di civil
law) degli istituti che vengono ricondotti
in ambito continentale al contratto o, viceversa,
di quegli istituti che possono venire ricompresi
nel sostantivo contract.
L'inglese come
lingua internazionale del diritto
L'uso di una lingua
veicolare internazionale, come è stato
il latino fino al '700, e come ora è l'inglese,
nonostante le sue diverse varietà, costituisce
un formidabile strumento di uniformazione del
lessico, in quanto opera da lingua franca tra
gli idiomi nazionali. Nel caso del diritto la
più diffusa conoscenza della lingua inglese
anche tra i giuristi opera da elemento uniformatore.
Una branca del diritto
che ha fatto fare all'inglese un passo avanti
nello sviluppare un ruolo di lingua di mediazione
è il diritto internazionale. Inizialmente
il linguaggio del diritto internazionale era il
linguaggio della diplomazia, vale a dire il francese.
Fu, in effetti, solamente con il Trattato di Versailles
nel 1919 che i testi francesi e inglesi del trattato
furono considerati entrambi «autentici».
In tempi più
recenti, la Convenzione di Vienna sul Diritto
dei Trattati, entrata in vigore nel 1980, stabilisce
il principio dell'eguale autenticità dei
trattati redatti in lingue diverse e costituisce
un tentativo di risolvere i gravi problemi cui
spesso dà luogo l'interpretazione dei questi
trattati.
In questo contesto,
sicuramente bisogna registrare l'indiscusso affermarsi
dell'inglese (in particolare, quella particolare
varietà di inglese chiamata «inglese internazionale»),
che già è preminente come lingua di
vari settori come l'economia, il commercio internazionale,
la tecnologia, e anche come lingua generale della
comunicazione internazionale: nel 2003 la DG Traduzione
dell'Unione Europea (che ancora sui chiamava Servizi
di Traduzione) ha tradotto 1.416.817 pagine; il
58,9% dei testi originali erano redatti in inglese.7
Molti dei documenti prodotti dalla Commissione
devono essere resi pubblici contemporaneamente
in tutte le lingue ufficiali, devono apparire
identici e - soprattutto - devono avere lo stesso
significato. Ciò ha posto in primo piano
i problemi di armonizzazione dei testi giuridici
comunitari. E'un argomento di grande interesse,
non tanto e non solo linguistico, che è
stato esaminato con grande l'attenzione dalla
dottrina giuridica: l'inglese, perfezionato dagli
studiosi del diritto al fine di immettervi le
nozioni di civil law e di creare termini
neutri che non facciano esplicito riferimento
alle definizioni elaborate dalla giurisprudenza
anglosassone, sta diventando la lingua comune
dei giuristi europei e mondiali, e standard di
riferimento per le traduzioni giuridiche, perché
ha quelle caratteristiche di internazionalità
ed universalità che possono renderlo lingua
neutra, libera da connotazioni particolari.
1 G. Snow, J. Vanderlinden,
Francais juridique et science du droit, Universite
de Moncton, testi presentati al II colloquio internazionale
del centro internazionale del Coomn Law in francese,
Bruylant, Bruxelles, 1995, pag.144
2
S. Girolamo, Lettera VII.
3
G. Snow, J. Vanderlinden, Francais juridique
et science du droit, Universite de Moncton,
testi presentati al II colloquio internazionale
del centro internazionale del Coomn Law in francese,
Bruylant, Bruxelles, 1995, pag.147
4
R. Sacco, La traduction juridique, un point de
vue italien, 28 C. de D. , 1987, pag.850 estratto
dalla Comunicazione presentata al XII Congresso
dell'accademia internazionale di diritto comparato,
agosto 1986, Sidney, Australia
5
D.De Leo, «Pitfalls in Legal Translation»,
in Translation Journal, April 1999.
6
Per una dettagliata analisi dell'inglese giuridico,
non si può prescindere da Mellinkoff, D.,
The Language of the Law, Boston e Toronto,
1963. In particolare, per quanto riguada le caratteristiche
stilistiche del linguaggio del diritto inglese,
cfr. pagg. 24 e ss.
7
Translating for a Multilingual Community,
a cura della Direzione Generale della Traduzione
della Commissione Europea, Maggio 2004.
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